Il diritto di famiglia italiano è una materia complessa e mostra alcune particolarità rispetto al diritto di famiglia tedesco. In Italia si può contrarre matrimonio in tre modi: il matrimonio celebrato di fronte ad un ufficiale di stato civile, quello concordatario celebrato di fronte ad un prete cattolico ed infine il matrimonio acattolico. Il regime patrimoniale legale è quello rappresentato dalla comunione dei beni, sebbene sia spesso consigliabile scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dopo il fallimento del matrimonio non è possibile ottenere subito il divorzio: in primis il tribunale deve pronunciare una sentenza di separazione, poi solo dopo tre anni dalla sentenza di separazione il tribunale può pronunciare una sentenza di divorzio.
Come in Germania vale il principio della dissoluzione del matrimonio, tuttavia il tribunale determina il colpevole del fallimento matrimoniale. Infatti la determinazione da parte del tribunale dell’esistenza della colpevolezza di un coniuge nel fallimento del matrimonio influisce su alcune conseguenze derivanti dal divorzio. Il diritto al mantenimento postmatrimoniale è tuttavia dipendente dalla colpevolezza di uno degli ex partner. L’ammontare del mantenimento è determinato sulla base di tariffe giudiziali prefissate. Entrambi i coniugi o soltanto uno di essi possono esercitare la patria potestà, ma in questo caso esistono alcune particolarità rispetto al diritto tedesco.servizio di richiamata. |
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